摘要:In un famoso saggio del 19601, un maestro degli studi vichiani, Pietro Piovani, ben coglieva il nesso tra la tutela dell’interesse privato e l’universale prima etico-politico e poi giuridico. «Così, alla fonte della volontà convinta ad osservare le leggi universalmente, si trova secondo Vico, un’utilità individuale e sociale; ma nell’incontro delle volontà spinte dal bisogno si inserisce un elemento di universalità»2. Al di là della protezione offerta dalla legge, occorre che vi sia una volontà comune che oltrepassi l’utile individuale. Nel mondo della storia «l’interesse immediato deve mediarsi». «La filosofia, che conosce l’universalità del vero rintracciandone, riconoscendone l’immagine nel politico e giuridico convenire degli uomini associati e legiferanti, perfeziona la civiltà rimanendo nella civitas e promovendone il progresso morale, movendosi nella stessa direzione della evoluzione della città»3. Mi pare essere questa una delle più chiare ed intelligenti contaminazioni tra la penetrazione critica e filologica-mente rispettosa di un classico – in questo caso Vico – e la personale ed autonoma elaborazione di una filosofia del diritto basata sulla mediazione necessaria tra universalità della norma e storicità giuridico-politica della cittadinanza.