摘要:Il Consiglio di Stato si è pronunciato in data 9 ottobre 2009 in materia di termini rilevanti ai fini dei procedimenti disciplinari.Tre sono i motivi avanzati dall’appellante (un maresciallo dell’Esercito) avverso il decreto ministeriale di perdita del grado per rimozione, emesso nei suoi confronti a seguito di una condanna penale riportata.Con il primo egli lamenta l’inosservanza del termine iniziale dei 180 giorni e di quello complessivo di 270 giorni, previsti dall’art. 9 della L. n. 19/1990. Tale rilievo viene respinto, essendo ribadito quanto già affermato dal Consiglio di Stato stesso, Sez. IV, con Sent. n. 1061 del 27 settembre 1996: “Il termine semestrale (180 gg) di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 7 febbraio 1990 n. 19, per l'inizio del procedimento disciplinare decorre dal momento in cui l'Amministrazione abbia avuto esatta cognizione dei fatti accertati in sede penale onde contestarli al dipendente e valutarli in sede disciplinare; a tal fine, è necessario che l'Amministrazione abbia avuto conoscenza del testo integrale della sentenza irrevocabile di condanna e non del suo dispositivo”: ciò che è avvenuto solamente in data 2 gennaio 2001 e non, come sostenuto dall’appellante, in data 28 novembre 2000. Con il secondo motivo di appello viene denunciato il mancato rispetto del termine di 90 giorni entro cui il procedimento disciplinare deve concludersi. Anche tale motivo viene respinto: infatti “l’eventuale inosservanza del termine anzidetto, quando sia stato comunque osservato nel procedimento disciplinare il termine complessivo di 270 giorni, non rileva, essendo quest’ultimo il termine la cui inosservanza determina la caduta del potere disciplinare dell’Amministrazione (Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. n. 4834 del 07-10-2008)”.Il terzo motivo infine non viene accolto in quanto facente riferimento a una legge (L. 27 marzo 2001, n. 97) entrata in vigore solo dopo la commissione dei fatti imputati e dopo l’inizio del procedimento, e dunque non applicabile al caso di specie.